Sesso
In biologia, il sesso è il carattere degli organismi a riproduzione sessuata che permette di distinguere in una stessa specie individui del genere maschile o femminile, i quali separatamente sono portatori di componenti genetiche distinte che si uniranno nella procreazione.
Per estensione, in antropologia ed in altre scienze sociali, è il complesso delle attività sessuali o la vita sessuale.
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I caratteri sessuali
I caratteri sessuali si distinguono in genitali ed extragenitali, in interni ed esterni.
Le gonadi (negli animali, ovario, testicolo o ovariotestis) sono caratteri sessuali primari, mentre altre differenze anatomiche o comportamentali differenti nei due sessi costituiscono i caratteri sessuali secondari.
Quando tali differenze permettono il riconoscimento tipico del sesso di un dato individuo indipendentemente dall'esame delle gonadi, si ha il dimorfismo sessuale.
In alcuni casi, nello stesso individuo, possono essere presenti caratteristiche sia maschili sia femminili: questo fenomeno viene detto ermafroditismo e si verifica normalmente in alcune piante, in molti vermi ed in alcuni molluschi. In altri organismi, come ad esempio nella cernia, si ha invece l'inversione sessuale, per la quale l'individuo, ad un dato momento, muta di genere.
Si hanno caratteri eusessuali (influenzati dalle secrezioni degli ormoni sessuali da parte delle gonadi) e caratteri somatosessuali (sotto il diretto controllo dei geni sessuali).
Determinazione del sesso
La determinazione del sesso è il processo biologico mediante il quale si distingue il sesso di un'organismo, cioé quella funzione per la quale il nuovo nato assume i caratteri di uno dei due sessi. Il sesso di un individuo può essere determinato dal patrimonio cromosomico degli organismi genitori o da alleli autosomici, cioè per ereditarietà; oppure, come in alcuni animali, può dipendere dalle condizioni ambientali in cui si sviluppano i gameti.
Nell'uomo la determinazione del sesso è legata ad una coppia di cromosomi, differente nei due sessi; nella femmina tale coppia è formata da due cromosomi uguali, nel maschio da due cromosomi diseguali XY. Nei gameti è presente un solo cromosoma sessuale; nell'ovulo si avrà sempre un cromosoma X, nello spermatozoo si potrà avere un cromosoma X o un cromosoma Y. Il sesso si determina nel processo fecondativo; l'ovulo, infatti può venire fecondato tanto da uno spermatozoo a cromosoma X quanto da uno spermatozoo a cromosoma Y.
Nell'ovulo si formerà dunque una coppia cromosomica XX nel primo caso, e una coppia XY nel secondo, corrispondente rispettivamente a un individuo femmina e a un individuo maschio.
Il sesso nel diritto
Il diritto di famiglia
La prima indiretta previsione di una rilevanza giuridica del sesso dei cittadini è nel diritto di famiglia, che regola i rapporti fra i cittadini che intendono creare e mantenere un nucleo familiare. Nell'ordinamento italiano la famiglia giuridicamente prevista e tutelata è formata da una coppia monogamica ed eterosessuale, cioé formata da due soli individui di sesso diverso.
La crescente influenza dei gruppi che rappresentano gli omosessuali ha di recente imposto al dibattito politico di occuparsi della possibilità di riconoscere anche nuclei familiari composti di coppie di individui dello stesso sesso, come già accade in altri paesi.
I reati sessuali
I reati sessuali sono un gruppo di atti e comportamenti criminosi che si collegano per una comune caratteristica di recare offesa alla sfera morale e psichica della sessualità, individuale e collettiva; l'eventuale componente materiale (fisica) della commissione di tali reati non sarebbe distintiva in sé, poiché già genericamente compresa in fattispecie come ad esempio la violenza privata, ma è la circostanza che l'intenzione criminale abbia a che fare con la sfera sessuale (che attiene sia alla morale che alla psiche dei soggetti coinvolti) a tipizzare questi illeciti. Non appartengono perciò ai reati sessuali le fattispecie, ora decadute per abrogazione delle norme contenenti i relativi elementi distintivi, riconducibili al c.d. delitto d'onore.
I più gravi sono intuibilmente i delitti con i quali, sotto la forza cogente di una minaccia o di una vera e propria coartazione fisica (sino al sequestro di persona), si costringe taluno a subire atti sessuali contro la sua volontà, come ad esempio nello stupro. La costrizione ad azioni sessuali è presunta per il caso che soggetti passivi del delitto siano dei minorenni (per il ché si considera ipso facto reato la pedofilia) o persone in stato di anche temporanea incapacità.
Fra gli altri reati sessuali ci anche sono atti e comportamenti il cui motivo di illiceità consiste già solo nella riprovazione morale che destano, tenuto in primo luogo conto del comune senso del pudore, senza necessità che vi siano soggetti direttamente lesi dal reato. Sono pertanto fra questi la prostituzione, oggi non più cosiderata reato in sé quantunque scaturente una congerie di reati connessi a tale pratica, primo fra tutti il lenocinio (che però ha una vittima propria nella prostituta) e gli atti osceni in luogo pubblico. Anche l'incesto, ma solo se "dal fatto derivi pubblico scandalo", è fra questi.
I reati sessuali sono da sempre oggetto di accese polemiche e vibranti controversie. Naturalmente, le variazioni della considerazione sociale di queste materie, soprattutto a seguito della c.d. liberazione sessuale degli ultimi decenni del Novecento, richiedono una sempre maggiore attenzione agli ambiti specifici in cui il reato è commesso, onde poterne graduare con opportuna proporzione la sua gravità: in tempi passati anche l'atto di scambiarsi pubblicamente un bacio ha costituito offesa al pudore, mentre oggi ci si potrebbe stupire che si siano vissuti tempi simili.
È naturalmente sempre relativo il concetto di cosa sia "immorale" e dunque da sanzionare penalmente, sebbene gli ordinamenti siano soggetti a recepire quanto la mentalità dominante dei rispettivi ambiti di riferimento imponga. Altri ordinamenti, come ad esempio alcuni codici penali statunitensi, giungono oggi ad includere fra le fattispecie illecite anche alcuni atti sessuali non destinati alla procreazione, ancorché avvengano fra coniugi adulti e consenzienti, e fra le mura domestiche; la magistratura italiana deve invece più spesso occuparsi, e con esiti non sempre coerenti, di stabilire se siano da vietarsi o meno, ed eventualmente quanto gravi siano, talune licenze poco poetiche - ad esempio, le saggiature di consistenza fra passeggeri di affollati autobus - per le quali si invoca giustizia poiché commessi in mancanza di consenso. Da tempo si è accettato il principio che il consenso a qualsiasi atto di natura sessuale, oltre che sempre necessario, deve anche essere specifico, ciò che consente oggi - ad esempio - di considerare violenza sessuale la costrizione all'atto di un coniuge non consenziente, del quale non si può più presumere, come invece dianzi, l'acquiescenza. Da taluni si sostiene poi che il consenso debba anche essere costante, cioé che per la non illiceità dell'atto sessuale occorra che l'interlocutore non abbia a mutare intendimento, revocando quindi il consenso, anche in corso d'opera.
Parità dei sessi sul lavoro
La parità dei sessi sul lavoro è un diritto di sempre maggior condivisione, fondato sul diritto costituzionale all'"eguaglianza senza distinzione" applicato alla materia del lavoro, attuato dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903 e successivamente, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, che ha previsto azioni positive (compreso il ricorso al giudice) per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Le normative in questo senso tendono a rendere illecite eventuali distinzioni, sia in sede di assunzione, sia in corso di rapporto di lavoro, legate al sesso del lavoratore; per questo, tanto in dottrina, come in giurisprudenza, si ricerca attualmente la precisa individuazione di quelle poche attività professionali per le quali effettivamente la diversità biologica possa dar luogo ad insuperabili differenziazioni.
Locuzioni e proverbi
- Sesso sicuro - Attività sessuale svolta utilizzando metodi contraccettivi o di protezione nei confronti di malattie sessualmente trasmissibili
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