Referendum
Referendum è una parola latina (gerundio di refero) che indica uno strumento attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici. Esso è cioè uno strumento di democrazia diretta in cui l'elettore fornisce personalmente il suo parere sul tema in questione, senza intermediari.
Si differenzia dal plebiscito perché il suo uso è regolamentato e può anche essere di uso frequente. In Italia il referendum è regolamentato all'interno della Costituzione.
Nell'uso pratico il referendum può essere considerato uno strumento democratico, mentre ciò è dubbio riguardo al plebiscito.
Sono comunque molto varie le opinioni sul referendum, mentre per alcuni (come Rensi in La democrazia diretta) esso è lo strumento di democrazia perfetto, per altri (esempio Labriola - Contro il referendum) il referendum è uno strumento pericoloso perché troppo a rischio di manipolazioni e di derive plebiscitarie.
L'approccio adottato nella Costituzione Italiana è in qualche modo intermedio tra le due opinioni, perché il referendum è normalmente riservato all'abrogazione di leggi ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto un referendum consultivo. In ambedue i casi il referendum appare orientato a proteggere l'ordinamento dello stato più che a stimolare l'innovazione legislativa.
Possibili classificazioni dei referendum
I referendum si possono distinguere in base al tipo di azione: propositivi (consultivi) o abrogativi, a seconda se lo scopo del referendum sia di proporre una nuova legge o di abrogarla.
Riguardo poi al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere ordinario se attiene alla legislazione ordinaria o costituzionale se riguarda la Costituzione.
I referendum nell'ordinamento italiano
La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.
Referendum abrogativo
La procedura referendaria
I limiti di cui all'art. 75
- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
- La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
I nuovi limiti nella giurisprudenza costituzionale
Gli effetti del referendum abrogativo
Referendum costituzionale
Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.
Referendum sulla modifica delle circoscrizioni territoriali
Referendum regionali
Referendum comunali e provinciali
Storia dell'istituto del Referendum in Italia
Elenco delle consultazioni referendarie e dei loro risultati
