Ordinamento giuridico

Con il termine ordinamento giuridico si intende sia una comunità organizzata in vista del perseguimento di uno scopo comune (quindi, in questo senso, si può dire che lo Stato è un ordinamento giuridico) sia l'insieme delle norme che regolano la vita di questa comunità (in questo senso, quindi, si dirà che lo Stato ha un ordinamento giuridico). Un ordinamento giuridico, poi, può essere originario oppure derivato. È originario quando non deriva la sua sovranità da nessun altro ordinamento (ad esempio, lo Stato, la Chiesa, la Comunità internazionale); è invece derivato quando la sua sovranità non è diretta e immediata, ma un riflesso della sovranità di un altro ordinamento (le Regioni e l'Unione europea sono entrambi ordinamenti giuridici derivati). In relazione ai fini che persegue, infine, un ordinamento giuridico può essere generale oppure particolare. Si dice generale quando il fine perseguito è il così detto bene comune (ad esempio, Regioni, Stato, Unione Europea); si dice invece particolare quando è volto al conseguimento di un interesse specifico (la Chiesa, ad esempio, tra gli ordinamenti giuridici originari; così come una Società per azioni - o anche banalmente un'associazione - per gli ordinamenti giuridici derivati).

Vedere anche:

See also: Ordinamento giuridico, Chiesa, Stato, Stato-persona, Unione europea, Società per azioni, Ordinamento statale, Regioni, Comunità internazionale