Legge sulla privacy

La legge n.675 del 31 dicembre 1996 è intitolata Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ma è generalmente nota come legge sulla privacy. Venne introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen ed entrò in vigore nel maggio 1997. Con il tempo a tale norma si sono affiancate ulteriori diverse leggi, riguardanti singoli specifici aspetti del trattamento dei dati.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha riordinato la normativa adesso nota come "Codice di protezione dei dati personali" entrato in vigore il primo gennaio 2004.

Indice

La normativa

NB: se non indicato diversamente, si fa riferimento alla legge n.675 del 31.12.1996.

Finalità

Le finalità del d. lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.

Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale diritto appartiene alla categoria dei diritti della personalità.

Il diritto sui propri dati è differente dal diritto alla riservatezza, in quanto non riguarda solamente informazioni inerenti la propria vita privata, ma si estende in generale a qualunque informazione relativa ad una persona, anche se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione).

Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni.

Concetti e definizioni

La norma introduce o perlomeno definisce alcuni termini, quali:

e introduce la figura del Garante per la protezione dei dati.

La legge considera in modo diverso:

Mentre non distingue (se non per aspetti tecnici o marginali) tra

Vengono considerati in modo particolare e trattati a parte:

Diritti riconosciuti dalla legge

Il soggetto cui si riferiscono i dati ha il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardino da altri detenute. Tale diritto gli è riconosciuto dall'art. 7 del d. lgs. 196/03 e comprende la facoltà di conoscere: quali dati vengono trattati, come e con quali fini avviene il trattamento, l'autore del trattamento, i soggetti a cui detti dati possono essere comunicati.

In ragione del diritto d'accesso l'interessato può poi chiedere che i dati da altri detenuti corrispondano al vero, pretendendone l'aggiornamento o la cancellazione a seconda dei casi. Se poi i dati sono trattati in maniera difforme dalla legge, l'interessato può chiedere la cancellazione degli stessi o il blocco del trattamento.

Tutela dei diritti

Chi sia leso nei diritti sui propri dati riconosciuti dal d. lgs. 196/03 (raccolta dei dati senza il consenso, consenso acquisito senza fornire la preventiva informativa di legge, trattamento dei dati oltre i limiti del consenso dato, negazione o limitazione al diritto di accesso) può ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali (con una procedura piuttosto rapida e consti contenuti) o al giudice civile (con costi e tempi maggiori). Se invece a seguito del trattamento dei dati non conforme alla legge si è subito un danno (non necessariamente economico, dunque anche consistente nel disagio arrecato dal fatto) il risarcimento può essere concesso solamente dal giudice civile.

Aspetti controversi

La detenzione di dati è un'attività pericolosa?

L'art.15 (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali) dice che:

1.Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art.2050 del codice civile

Il citato articolo (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) a sua volta dice che:

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

In pratica vi è un'inversione dell'onere della prova, in quanto non è il danneggiato a dover dimostrare che chi deteneva i dati non è stato attento, ma è quest'ultimo a dover dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, il quale però evidentemente si è verificato! Questo riferimento all'art.2050 del c.c. viene considerato da alcuni eccessivo, in quanto tale articolo viene pensato piuttosto per coloro che producono esplosivi o trasportano prodotti particolarmente nocivi, e non per qualcosa cosí innocuo, burocratico e pulito come il trattamento di dati. Ma essendo la sussistenza di un danno (o meglio, il pericolo che un danno si verifichi) elemento centrale per la configurazione della fattispecie, ed essendo certamente ben individuabile l'eventuale danno in queste materie, almeno formalmente si tratta di un riferimento ineccepibile.

L'Analisi Economica del Diritto (EAL=Economic Analysis of Law) dà inoltre un giudizio favorevole al richiamo all'art.2050, in quanto si è in una tipica situazione:

Dunque è il danneggiante che può soppesare vantaggi/rischi/costi della sua attività, ma solo il danneggiato a subirne le conseguenze. In questo caso l'EAL ritiene che, tenendo conto di costi e benefici di tutte le parti, una norma come la 2050 ottimizza il rapporto costi-benefici della collettività.

Norme collegate

La 675/1996 viene accompagnata da numerose altre leggi, decreti legislativi, decreti del presidente della repubblica e regolamenti:

See also: Legge sulla privacy, 1996, 1997, 1999, 2000, 31 dicembre, Accordi di Schengen, Banca dati, Codice civile, Dati sensibili