Garante per la protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati è un organo collegiale previsto dall'art.30 della Legge 675/1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (meglio nota come Legge sulla privacy).

I compiti del Garante

Tra i diversi compiti del Garante (art.31) ci sono quelli di:

I membri del Garante

Il Garante costituito da quattro membri, eletti da ciascuno dei due rami del Parlamento (due ciascuno), i quali eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.

I membri devono essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti riconosciuti nelle materie del diritto o dell'informatica. Deve essere garantita la presenza di entrambe le qualificazioni. Durano in carica quattro anni (con al massimo una riconferma).


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