Diritto sindacale

Il diritto sindacale è quella branca del diritto del lavoro che focalizza la sua attenzione sulla figura del lavoratore dal punto di vista collettivo: oggetto dello studio della disciplina pertanto sono tre argomenti principali: le organizzazioni sindacali, lo sciopero e il contratto collettivo.

Indice

Analisi diacronica

Organizzazioni sindacali pre-corporative

Mentre il fenomeno lavoro è sempre esistito nella storia dell'uomo, originariamente in prospettiva di autosostentamento, successivamente in forma di schiavitù e infine, con lo sviluppo del commercio e delle arti, abbracciando la forma consensuale e avvicinandosi all'attuale sistema odierno di lavoro, fino a non moltissimo tempo fa non c'era un'adeguata normativa che disciplinasse la materia.

Le basi dell'attuale diritto del lavoro vengono gettate durante la rivoluzione industriale, nel momento in cui nasce il nuovo tipo di rapporto lavorativo che tutt'oggi è presente, anche se in forma meno esasperata: una massa di persone (i lavoratori) mette a disposizione di altri (imprenditori o capitalisti) la proprie prestazioni ed energie lavorative.

Serviva pertanto un diritto che facesse da mediatore tra chi deteneva i mezzi di produzione e chi non ne aveva la possibilità, lavorando per il primo. Tuttavia, sebbene il fenomeno fosse evidente a tutti, mancava totalmente una disciplina a riguardo: ne derivarono il più delle volte abusi da parte dei potenti e sfruttamenti massicci delle masse proletarie che non godevano di alcuna tutela, nemmeno contro infortuni e morti bianche.

L'unica soluzione che avevano i lavoratori era ciò che dettava la logica: coalizzarsi fra loro per evitare lo sfruttamento, recuperando quella forza che individualmente non avevano. In questa maniera nascono le prime organizzazioni sindacali rudimentali.

Queste organizzazioni non avevano propria disciplina interna ed erano viste da politici e capitalisti con notevole sfavore, soprattutto per gli strumenti di protesta che cominciavano ad adottare: gli scioperi erano i più diffusi e contrastati.

Le prime forme rudimentali di sciopero non erano ovviamente organizzate e decise come le attuali. Erano viste inoltre come un'inadempimento contrattuale all'obbligazione assunta dal lavoratore, che era chiaramente quella di lavorare. Ciò nonostante risultavano comunque efficaci, perché il datore di lavoro non poteva fare alcun tipo di ritorsione: il risarcimento era impossibile in quanto gli scioperanti erano solitamente nulla tenenti, mentre il non intervenire avrebbe soltanto prolungato lo sciopero recando danno alla propria attività.

L'unico modo per risolvere la controversia era un contratto collettivo, vincolo inderogabile da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che doveva avere due requisiti: la collettività e l'inderogabilità. La tutela non era comunque forte come appare, in quanto lo scioperante doveva comunque competere con la concorrenza di chi non aveva scioperato o di chi era stato assunto successivamente dal datore a condizioni contrattuali che potevano essere decise dalle due parti indipendentemente.

Le organizzazioni sindacali intanto cominciavano ad avere una propria struttura interna con spesso all'interno un collegio di probi viri.

Il periodo corporativo

Il periodo corporativo dell'evoluzione del diritto sindacale coincide col ventennio fascista: è durante il regime che appare una disciplina relativa. Tuttavia il fenomeno sindacale venne sottratto alla sfera della libera autonomia delle parti e inserito nell'organizzazione dello stato, entrando coerentemente nel fine ultimo del regime fascista in ambito sociale: l'interesse pubblico dell'economia.

Nel seppure coerente sistema fascista nasce immediatamente un conflitto inevitabile fra capitale e lavoro. Alla base di questo sistema c'è la nozione di "categoria professionale" (o di corporazione), la quale viene, secondo l'ideologia fascista, prima dell'organizzazione sindacale.

Ogni categoria professionale aveva un proprio sindacato, il quale non era assolutamente libero di intraprendere una propria decisione o di porsi autonomamente determinati limiti, ma aveva più che altro lo scopo di fare da mediatore tra classe operaia e imprenditore di quel determinato settore. La categoria, inoltre, aveva un proprio sindacato per legge ed era necessariamente vincolata alle decisioni di quest'ultimo: ne consegue che il singolo lavoratore non poteva sottrarsi o dissentire dalle decisione dell'organizzazione sindacale e ne faceva necessariamente parte in quanto membro di fatto di quella categoria professionale.

Fu istituita, inoltre, una Magistratura del lavoro che aveva competenze giuridiche e, soprattutto, economiche: decideva lei stessa spesso le controversie invece dei lavoratori organizzati.

Anche lo sciopero era perfettamente regolamentato e disciplinato dalla dottrina del lavoro fascista, che ne prevedeva le fattispecie e i modi di attuazione. Lo sciopero era considerato una libertà de lavoratore, ma non un diritto: ciò significa che non comportava per quest'ultimo un illecito penale, ma non lo escludeva dall'illecito civile, rendendolo quindi vulnerabile a ritorsioni e azioni risarcitorie da parte del datore di lavoro. Sanzionata penalmente invece era la cosiddetta serrata, ovvero la chiusura a tempo indeterminato dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore con lo scopo di non far lavorare i lavoratori.

Dal 1946 alla situazione attuale

L'assetto corporativo viene abbandonato formalmente con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana nel 1949. Gli articoli che disciplinano la materia sono gli art.39 e 40. Mentre il secondo disciplina il diritto di sciopero, il primo getta le basi essenziali e fondamentali dell'attuale diritto del lavoro e, quindi, sindacale.

L'art.39 della Costituzione

L'art.40 della Costituzione

Argomenti principali

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