Corruzione
La corruzione è, in senso generico, la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, per sè o per altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute. In effetti, il concetto di corruzione è riconducibile a diverse fattispecie criminose, disciplinate nel Codice Penale, Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione. Le relative fattispecie criminose sono tutte accomunate da alcuni elementi:
- ) reati propri del pubblico ufficiale
- ) accordo con il privato
- ) dazione di denaro od altre utilità
Quindi, la corruzione è categoria generale, descrittiva dei seguenti reati:
- art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Rapporti con altri reati
Nella corruzione in senso generico il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio percepiscono l'utilità in seguito ad un accordo con il privato, viceversa, nella concussione il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere il privato a corrispondere denaro od altre utilità. Le due fattispecie criminose sono, pertanto, l'una l'opposto dell'altra. La giurisprudenza si è a questo proposito interrogata sul criterio che consenta di stabilire quando la dazione è frutto di accordo (corruzione) da quando, invece, è frutto di costrizione (concussione).
