Contratto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente ha ad oggetto lo svolgimento di prestazioni lavorative discontinue ed intermittenti.
Può essere stipulato solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva o da decreto del Ministero del lavoro, solitamente per personale con età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 espulso dal ciclo produttivo o iscritto nelle liste di collocamento.
Durante il periodo di inattività il lavoratore non è tenuto a rimanere a disposizione del datore di lavoro, salvo che non abbia pattuito diversamente durante la stipulazione del contratto, caso in cui avrebbe diritto comunque ad un'indennità.
Il contratto va stipulato in forma scritta ad probationem (in mancanza non sussiste nullità dell'atto) indicando durata, ragioni della stipulazione, modalità di preavviso (non inferiore a un giorno) per la prestazione.
Argomenti correlati
- Contratto di lavoro
- Contratto di lavoro a tempo parziale (o ad orario ridotto, o ancora "part time")
- Contratto di lavoro ripartito
- Contratti di lavoro con funzione formativa
