Contratto di lavoro

Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore, necessariamente persona fisica per la costituzione di un rapporto di lavoro. Mentre la prestazione deve essere unica, è prevista la possibilità di più datori o più lavoratori stipulanti lo stesso contratto.

Indice

Le parti

Il datore di lavoro non è sottoposto a una disciplina particolare e si applicano le disposizioni generali in materia contrattuale. Diversamente invece è previsto per il lavoratore in quanto nell'obbligazione è implicata la sua stessa persona. L'età minima è stabilita per legge, ed attualmente il d.lgs. n.345 del 1999 stabilisce l'età minima con i quindici anni di età. La capacità di stipulare il contratto invece viene acquistata al diciottesimo anno d'età, o al sedicesimo in caso di minore emancipato.

L'art. 37 della Costituzione invece pone delle limitazione alla capacità giuridica di prestare lavoro da parte della donna, sia per la sue caratteristiche fisiologiche, sia per il suo essenziale apporto familiare. La l.n.903 del 1977 abbatte ogni discriminazione basata sul sesso.

La causa

Il contratto di lavoro (art. 2904 c.c.) è oneroso e sinallagmatico, in quanto la sua causa è lo scambio tra lavoro prestato in posizione subordinata e retribuzione. L'interesse infatti non è comune, ma opposto. Le obbligazioni che sorgono sono pertanto la retribuzione in campo al datore di lavoro e l'obbligo di prestare il lavoro pattuito in campo al lavoratore subordinato.

La forma

Non è prevista una particolare forma (art. 1325 c.c.), il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunicare agli uffici di collocamento l'avvenuta assunzione e il contenuto del contratto, nonchè rilasciare un documento al lavoratore subordinato contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola in uso, la durata delle ferie, la periodicitò della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro, pena sanzioni amministrative.

L'oggetto

A pena di nullità, l'oggetto del contratto di lavoro (e quindi la prestazione lavorativa) deve essere determinato e determinabile dalle parti. L'importante tuttavia, è che sia determinabile una qualifica (comprendente più mansioni) tra quelle previste dalla disciplina sindacale: in quel caso il lavoratore si impegna a svolgere le mansioni previste dalla qualifica indicata nel contratto.

L'apposizione del termine

Il contratto di lavoro può essere sia stipulato a tempo indeterminato, ma ad esso può essere anche apposto un termine di durata.

Breve analisi diacronica

Il secondo caso era visto con sfavore prima della metà degli anni '70, la legge n.230 del 1962 introdusse rigorosi vincoli formali per l'apposizione dei termini, tassativamente previsti dagli atti normativi.

La crisi economica successiva a quel periodo comportò un'attenuazione di tali vincoli da parte del legislatore all'inizio (nel caso in cui vi fosse nell'impresa necessità di intensificazione dell'attività lavorativa non sopperibile col normale organico), e dai contratti collettivi in seguito.

La svolta netta è avvenuta nel 2001, quando il d.lgs n. 368 di quell'anno, riservando al contratto a tempo indeterminato la posizione centrale dei rapporti di lavoro, ha previsto comunque possibile l'apposizione di termini senza la ricorrenza di specifiche causali.

Forma

L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono vanno inserite anche le motivazione dell'assunzione a tempo determineto, pena la nullità del contratto. Il termine può essere prorogato soltanto una volta col consenso del lavoratore nel caso la durata sia inferiore ai tre anni. Nel caso in cui il lavoratore continui la sua prestazione oltre il limite prefissato, ha diritto a una maggiorazione della retribuzione fino al trentesimo giorno e, nel caso continui a oltranza, si ritiene lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

È ovviamente vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine protratti nel tempo.

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Categoria:Diritto del lavoro Categoria:Diritto privato

See also: Contratto di lavoro, 1999, 2001, Anni 1970, Codice civile, Contratti di lavoro con funzione formativa, Contratto di lavoro a tempo parziale, Contratto di lavoro intermittente, Contratto di lavoro ripartito, Costituzione della Repubblica italiana