Contratto
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Gli elementi essenziali del contratto (cfr. art. 1325 c.c.) sono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma, quest'ultima se prescritta a pena di nullità.
Da un punto di vista giuridico, il contratto è essenzialmente un incontro di volontà in funzione normativa di un rapporto giuridico. Esso risolve il latente conflitto d'interesse presente in ogni negoziazione, fornendo una norma regolativa del rapporto avente forza di legge fra le parti (cfr. 1372, 1° comma c.c.).
I contratti possono essere classificati secondo numerose categorie.
Distinguiamo:
- contratti tipici e contratti atipici, a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purchè sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. 1322, 2° comma c.c.)
- contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, a seconda che trasferiscano la proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato (cfr. 1376 c.c.) o se, invece, creino solo obbligazioni.
- contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il semplice consenso legittimamente manifestato (cfr. art. 1376 c.c.) o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione.
- contratti con prestazioni a carico di una sola parte e contratti a prestazioni corrispettive; i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici")
- contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito; i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio. In quest'ultima categoria sottodistinguiamo le liberalità dai negozi gratuiti in senso stretto: le prime sono fatte in modo giuridicamente disinteressato e altruistico, i secondi hanno sempre un interesse giuridicamente riconoscibile che li motiva (una cosa è dare un passaggio ad un amico, altra cosa è dare un passaggio ad un dipendente per condurlo sul luogo di lavoro).
- contratti associativi e contratti di scambio; i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
- contratti solenni o formali e contratti a forma libera, a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
- contratti di durata e contratti istantanei, a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).
Categoria:Diritto
