Codice di diritto canonico
Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in italiano in CDC, ma spesso anche in CIC, dal latino Codex Iuris Canonicis), è il codice normativo della Chiesa cattolica.
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Storia
Fino al 1917 non esisteva un CDC, ma solo un insieme di leggi promulgate in tempi diversi e in risposta a situazioni diverse. Di conseguenza si faceva sempre più difficile dare una retta interpretazione alla norma della chiesa. Il Papa Benedetto XV decise quindi di organizzare e riunire in un unico corpus tutte le leggi ecclesiastiche.
Nel 1984, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, fu promulgata la versione riformata del CDC. La revisione era stata iniziata da Giovanni XXIII nel 1959, e fortemente voluta dal Concilio Vaticano II.
Finalità
La Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges (2 gennaio 1984) con cui Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo CDC spiega:
- Il codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono.
Aggiunge che il CDC è lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della chiesa.
Struttura
Il testo è diviso in sette libri, ognuno dei quali è suddiviso in varie parti, a loro volta suddivise in titoli, poi capitoli, e quindi articoli. La norma particolare è detta canone (abbreviato in can., plurale cann.). I canoni possono essere ulteriormente suddivisi in commi, e nel testo la suddivisione è indicata dal carattere "§".
Le grandi sezioni in cui si articola sono le seguenti:
- LIBRO I - Norme generali (Cann. 1–203)
- LIBRO II - Il popolo di Dio (Cann. 204-746)
- LIBRO III - La funzione di insegnare nella Chiesa (Cann. 747-833)
- LIBRO IV - La funzione di santificare nella Chiesa (Cann 834-1253)
- LIBRO V - I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310)
- LIBRO VI - Le sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399)
- LIBRO VII - I processi (Cann. 1400-1752)
Nella norme generali si stabilisce che il CDC riguarda solo la Chiesa latina (can. 1).
Dottrina
La struttura del CDC riflette l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II.
Norma generale del CDC è la salus animarum, la salvezza delle anime: la sua finalità è quindi, nella mente del legislatore, quella di aiutare l'opera dell'evangelizzazione e della cura pastorale che la chiesa realizza.
- Un primo punto importante di dottrina è la concezione della chiesa come popolo di Dio. Il titolo del Libro II riflette questo nome che il Vaticano II da alla chiesa. Inoltre la successione dei titoli inizia dalla vocazione generale, la vocazione battesimo di tutti i fedeli, con i diritti e doveri che sono di tutti i membri della chiesa. Da lì si passa ai fedeli laici, ai chierici, alle prelature personali, alle associazioni di laici. Solo dopo questa trattazione si passa a delineare la struttura gerarchica della Chiesa, con il papa, le diocesi (qui chiamate chiese particolari), la vita religiosa. È da notare la differenza con il CDC del 1917, dove senz'altro si iniziava la trattazione dalla suprema autorità, discendendo poi verso i fedeli laici, in ossequio a una ecclesiologia gerarchica. Nel testo del 1983 la prospettiva è rovesciata: la ecclesiologia di base è quella della comunione gerarchica, che valorizza innanzitutto la presenza e la funzione di tutti i fedeli nella chiesa.
- La chiesa è vista come "comunione". Ciò determina le relazioni che devono intercorrere fra le chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato
- Un altro punto di dottrina importante è la concezione dell'autorità come servizio.
- Inoltre, la dottrina per la quale tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale.
- Significativo è pure l'affermazione dell'impegno che la chiesa deve porre nell'ecumenismo.
Interpretazione
Perché la norma del CDC possa essere interpretata rettamente, la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges istituisce la creazione della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico.
Voci correlate
Riferimenti esterni
Testo integrale del Codice di Diritto Canonico sul sito vaticano
