Chianti (vino)
thumb|right|Una bottiglia di vino chianti Il Chianti è uno dei vini rossi italiani maggiormente conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.
Viene prodotto in Toscana, ed è spesso associato alla tradizionale forma del contenitore utilizzato ancora oggi per la vendita, il fiasco, una bottiglia dal collo stretto e dalla base molto larga ricoperta di paglia.
Il nome Chianti identifica una zona geografica (in gran parte collinare) della Toscana centrale, caratterizzata da differenti condizioni geologiche, fisiche e climatiche , compresa fra le province di Firenze e di Siena.
In questa zona specifica viene prodotto il vino Chianti Classico.
La produzione delle altre varietà di Chianti avviene in una zona più vasta che comprende, oltre le province di Firenze e Siena, anche le province di Arezzo ad est del Chianti, Pisa e Pistoia a ovest e Prato (a nord).
| Indice |
Cenni storici
L'origine del nome Chianti non è certa: secondo alcune versioni potrebbe derivare dal termine latino clangor (rumore), a ricordare il rumore delle battute di caccia effettuate nelle foreste di cui era ricca la zona; secondo altre versioni il nome deriverebbe dall'etrusco clante, nome di famiglie etrusche diffuso nella zona, o sempre dall'etrusco clante (acqua) di cui la zona era, ed è, ricca, favorendo la crescita delle uve.
I primi documenti in cui con il nome Chianti si identifica una zona di produzione di vino (ed anche il vino prodotto) risalgono al XIII secolo, e si riferiscono alla Lega del Chianti costituita a Firenze per regolare i rapporti amministrativi con i terzieri di Radda, Gaiole e Castellina (attualmente compresi nella zona di produzione del Chianti Classico), produttori di un vino rosso a base di Sangiovese.
L'insegna della Lega del Chianti era un Gallo Nero in campo dorato, e questo simbolo è divenuto l'emblema del Consorzio del Chianti Classico per la tutela dell'omonimo vino.
Il 24 settembre 1716 a Firenze il Granduca Cosimo III de' Medici emanò il Bando Sopra la Dichiarazione dé Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d’Arno di Sopra, nel quale venivano specificati i confini delle zone entro le quali potevano essere prodotti i vini citati (in pratica una vera e propria anticipazione del concetto di Denominazione di Origine Controllata), ed un Decreto con il quale istituiva una Congregazione di vigilanza sulla produzione, la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi).
Successivamente Ferdinando III di Toscana suddivise il Granducato di Toscana in comunità e province; la provincia del Chianti era costituita dalle comunità di Greve, Radda, Gaiole e Castellina.
Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto.
In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli intorno al 1840 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70 % di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15 % di Canaiolo, 15 % di Malvasia; e l’applicazione della pratica del governo all’uso Toscano; tale formula, alla quale successivamente venne aggiunto anche un vitigno a bacca bianca, il Trebbiano, viene utilizzata ancora oggi.
La Denominazione di Origine Controllata (DOC) Chianti venne autorizzata con D.P.R. 9 agosto 1967.
Disciplinare
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Chianti è stata autorizzata con D.P.R. 2 luglio 1984, modificato con D.M. 10 marzo 2003.
I vini Chianti possono essere ottenuti solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando i seguenti vitigni:
- Sangiovese: minimo 75%;
- Canaiolo nero: fino al 10%;
- Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%.
Possono inoltre essere utilizzate per la produzione altre uve a bacca rossa raccomandate o autorizzate per la zona di produzione.
Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del governo all'uso Toscano, che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni autorizzati leggermente appassite.
Il disciplinare prevede inoltre le seguenti sottozone di denominazione:
- Colli Aretini
- Colli Fiorentini
- Colli Senesi
- Colline Pisane
- Montalbano
- Rufina
- Montespertoli
Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 11,50% per il vino Chianti normale e per i vini prodotti nelle sottozone Colli Aretini, Colli Senesi, Colline Pisane e Montalbano, e 12% per i vini prodotti nelle sottozone Colli Fiorentini, Rufina, Montespertoli o nella tipologia Superiore.
Il vino Chianti, se sottoposto ad un invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può aver diritto alla qualifica Riserva purché, all'atto dell'immissione al consumo, abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.
I vini Chianti prodotti nelle sottozone Colli Aretini, Colli Senesi', Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli per aver diritto alla qualifica Riserva, dovranno essere sottoposti ad un invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, e dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.
Inoltre per i vini Chianti prodotti nelle sottozone Colli Fiorentini e Rufina l'invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata di raccolta delle uve.
Per i vini Chianti è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro, e più precisamente per i vini con i riferimenti alle sottozone o a specificazioni aggiuntive, per capacità pari o superiore a 0,375 litri, solo in bottiglia di tipo bordolese di volume non superiore a 5 litri, o nel tipico fiasco toscano di volume non superiore a 2 litri.
Caratteristiche organolettiche
I vini a denominazione di origine controllata e garantita Chianti, all'atto dell'immissione al consumo, devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:
- colore rubino vivace, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
- sapore armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato.
Il prodotto dell'annata che ha subito il governo presenta vivezza e rotondità.
Zona di produzione
La zona di produzione comprende tutti o parte dei comuni nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, con esclusione delle zone dei comuni di produzione del Chianti Classico.
